Lettera aperta del Presidente Nazionale ai gentili visitatori del sito del Tribunale Arbitrale
Sono sempre più convinto che il buon rapporto e il capirsi reciprocamente ci aiuti a vivere serenamente; per me i forti non sono i così detti vincenti, ma coloro che sono passati all´azione vivendo realmente, imparando dalle sofferenze tramutandole in esperienza e umiltà. Non dimentichiamo mai che donare un sorriso ad una persona bisognosa, non costa nulla ma conta tanto!
Questo è lo spirito di tutti noi del Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo“.
Il problema della cronica inefficienza inerente la Giustizia Ordinaria, legata alla costante carenza di personale e strutture diviene sempre più pressante.
Pertanto la necessità di trovare un´adeguata soluzione alternativa alle controversie insorgente tra i cittadini è, allo stato, assolutamente cogente.
A tale proposito, tuttavia, il Codice di Procedura Civile offre una importante possibilità determinata dall´art. 806 all´art. 840, l´ARBITRATO, (tribunale arbitrale).
Tale procedura, del tutto facoltativa, è obbligatoria solo nell´ipotesi in cui il ricorso ad essa sia previsto dalla clausola compromissoria contenuta in un contratto precedentemente stipulato tra le parti, vedasi i contratti assicurativi nel rapporto tra assicurato e società assicuratrice, contratti di lavoro dipendente e pubblico, contratti d´appalto in edilizia o nei servizi, controversie condominiali e quant´altro le parti ne facciano richiesta.
Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo consente lo snellimento e la assoluta velocizzazione della controversia stessa attraverso una istruttoria rapida che conduce alla pronuncia da parte dell´Arbitro Unico o, del Collegio Arbitrale di una vera e propria sentenza denomina LODO, che, in mancanza di impugnazione acquista esecutività al pari di qualsiasi decisione emessa dagli organi della giustizia Ordinaria (anche le sentenze di un Tribunale Ordinario sono impugnabili) tenendo a precisare che il Lodo da parte del Giudice Arbitrale deve essere emesso entro 240 giorni.
L´Arbitrato che consente la risoluzione di qualunque tipo di controversia, tranne quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili, può essere richiesto dalle parti in via contrattuale, all´atto della insorgenza della lite o in modo volontario, con la successiva nomina di uno o più Arbitri deputati a decidere la controversia stessa.
E´ importante altresì sottolineare che in molti paesi europei vedi, Francia, Belgio, Spagna, Svizzera, Germania e tanti altri, le liti giudiziarie sono decise, in buona parte per non dire in gran parte, attraverso la procedura arbitrale.
I tribunali arbitrali sono tribunali privati, cioè non statali, che decidono su controversie in modo definitivo e vincolante.
La sentenza pronunciata dal Giudice Arbitrale (LODO), ha solitamente carattere giuridicamente vincolante per le parti e in quanto tale può essere dichiarato inappellabile essendo di competenza e documentale.
Rispetto ai Tribunali ordinari di uno Stato, quelli Arbitrali sono più efficienti nell´ambito del diritto privato economico, in quanto operano in modo più semplice, più veloce, più competente e meno costoso.
Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo è un importante punto di accesso cui rivolgersi nell´ipotesi in cui si intenda far decidere una controversia senza fare ricorso all´Autorità Giudiziaria Ordinaria.
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Il Presidente Nazionale
Dott. Agostino Celano